Associazione
Libera Associazione Provinciale Invalidi Civili - L.A.P.I.C. - U.V.Z.
Solo per motivi di leggibilità è stata scelta la forma maschile per le definizioni delle funzioni.
Statuto
Valido con delibera dell'assemblea generale del 24.05.2019
Art. 1
Denominazione, sede e durata
È costituita ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) l’associazione Libera Associazione Provinciale Invalidi Civili – LAPIC/UVZ e d’ora in avanti denominata associazione, con sede a Bolzano, Via Duca D’Aosta 68, ovvero, altra sede sempre nel Comune di Bolzano.
Essa opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Bolzano. L’associazione ha durata illimitata. Uno spostamento della sede deve essere approvato dall’assemblea generale.
Art. 2
Finalità
L’associazione è un’associazione senza fini di lucro che persegue, ai sensi degli art. 2 e 3 della Cost., finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma a, w, i, d, h, k del d.lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
È associazione interetnica e si rivolge a tutte le persone, senza differenza di lingua o provenienza.
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. W del d.lgs 117/2017);
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i del d.lgs 117/2017);
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. d del d.lgs 117/2017);
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. h del d.lgs 117/2017);
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l’associazione è un organismo di tutela e rappresentanza della categoria degli invalidi civili e delle persone disabili in genere. Essa opera pertanto nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria e della tutela dei diritti civili a favore della categoria.
Fanno parte dell’Associazione anche le sezioni Psoriasi (persone affette da psoriasi o altre malattie dermatologiche) e Reuma (persone affette da malattie reumatiche) le quali, pur godendo in seno all’Associazione di un’autonomia operativa per la loro attività, ne sono parte integrante e dipendono dal Consiglio direttivo che ne esercita il controllo secondo le disposizioni dello statuto.
In particolare, per la realizzazione di tali scopi, l’associazione può prendere tutte le iniziative d'interesse comune ai propri soci, ovvero:
• tutelare i valori sociali, morali, religiosi e civili della persona umana;
• mantenere vivo, fra i soci, il sentimento della solidarietà;
• promuovere gli atti e i comportamenti che aiutino a superare le difficoltà e i complessi derivanti dalle disabilità personali per favorire l’inserimento nella vita sociale;
• rappresentare e tutelare gli interessi materiali e morali della categoria e del singolo socio in materia di lavoro;
• rappresentare e tutelare gli interessi della categoria e del singolo socio presso le pubbliche amministrazioni, enti ed istituti che hanno per scopo l’assistenza sociale, sanitaria ed economica, il recupero fisico-motorio, la qualificazione, la riqualificazione, l’istruzione professionale;
• collaborare con altre associazioni o organismi nazionali ed esteri che perseguano obiettivi analoghi o complementari a quelli dell’associazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del d.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e dal Consiglio Direttivo.
Art. 3
Soci
Il numero dei soci è illimitato.
La domanda di ammissione all’associazione si presenta per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza semplice sulla base dello statuto.
La decisione sull’ammissione come socio o sull’eventuale diniego deve essere comunicato al socio.
In caso di ammissione dell’interessato come socio questo viene annotato nel libro dei soci.
Nel caso di rifiuto diniego da parte del Consiglio Direttivo il socio richiedente può avanzare entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto ricorso presso l'Assemblea Generale.
Il rifiuto della domanda di ammissione deve essere motivato.
I soci devono versare una quota associativa annua nella misura stabilita di anno in anno dal direttivo.
Art. 4
Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate su incarico dell’associazione;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
• Ogni socio aderente può avvalersi di tutte le prestazioni e servizi che l’associazione offre.
• I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa istanza scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo. I libri sociali sono depositati presso la Sede. L’accesso verrà concesso entro il termine di 60 giorni.
I soci hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo;
• ogni socio ha il dovere di rendersi partecipe e utile a tutte le attività promosse dall’associazione e di mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa nuocere all‘associazione.
Art. 5
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di associato si perde per recesso, scioglimento o esclusione.
Il recesso del socio si può comunicare in qualsiasi momento motivandolo per iscritto e, su richiesta, può essere esecutivo da subito;
per scioglimento della associazione;
per espulsione, che viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale.
In nessuno dei tre casi la perdita dell'appartenenza comporta per il socio uscente o escluso né il rimborso della quota annuale né altro risarcimento finanziario.
L’esclusione può essere pronunciata nei seguenti casi:
grave, perdurante e insanabile inosservanza dello Statuto o delle decisioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo;
quando l'operato del socio rechi grave danno alla reputazione dell’associazione o dei soci o sia in contrasto con gli obiettivi dell’associazione;
quando vengano a cessare i requisiti richiesti dallo Statuto per l'appartenenza all’associazione;
quando il socio alla fine dell'anno finanziario non abbia ancora provveduto, nonostante il sollecito, al versamento della quota associativa prevista.
Il socio può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dalla associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
I diritti di partecipazione alla associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Art. 6
Organi
Gli organi della associazione sono:
1. l'Assemblea generale
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. l’Organo di controllo
5. il Collegio dei Probiviri
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 7
Durata delle cariche
I membri degli organi della associazione rimangono in carica per cinque anni e possono essere rieletti.
Art. 8
L'Assemblea ordinaria
L'Assemblea Generale è formata dai soci dell‘associazione.
L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ha potere deliberativo in prima convocazione se almeno la metà dei soci è presente, in seconda convocazione ha potere deliberativo indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Le delibere dell'Assemblea Generale ordinaria sono valide, quando ottengono l'approvazione di almeno la metà più uno dei soci presenti.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci e se in regola con il tesseramento.
Ogni socio dispone di un unico voto. È ammessa solo una delega.
L'Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.
Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea generale ordinaria o straordinaria qualora lo ritenga opportuno, oppure l’assemblea generale può essere convocata da almeno il 10 % dei soci mediante richiesta scritta e motivata.
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale medesima; in detta comunicazione si renderà noto l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora per la prima ed eventualmente anche per la seconda convocazione.
Art. 9
Competenze dell'Assemblea
Le competenze inalienabili dell’assemblea generale sono:
a. la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi;
b. la nomina e la revoca dei componenti dell’organo di controllo se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. l’approvazione del bilancio di esercizio;
d. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e l’esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di questi;
e. la delibera sull’esclusione degli associati;
f. deliberare le modifiche dello statuto o dell’atto di fondazione;
g. deliberare il regolamento dei lavori assembleari;
h. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e deliberare il trasferimento dei beni scegliendone l’ente del Terzo Settore destinatario.
i. ogni altra questione sottoposta all'Assemblea nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo.
Qualora non sia diversamente richiesto dalla maggioranza dei soci presenti, l'Assemblea ordinaria o straordinaria sceglie il Presidente dell’Assemblea, il quale, con il consenso dell’assemblea nomina due scrutatori per le operazioni di votazione.
Le delibere dell'Assemblea sono di norma prese per alzata di mano a maggioranza semplice, a meno che un quarto dei presenti chieda il voto segreto. Le elezioni per le cariche sociali dell’associazione devono avvenire con voto segreto su scheda.
Possono essere prese deliberazioni soltanto sugli argomenti all'ordine del giorno. Dei lavori dell'Assemblea e in particolare di ogni delibera deve essere steso regolare verbale. Tutte le delibere, qualora assunte nel rispetto della legge e del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci.
Le delibere dell'Assemblea generale straordinaria sono valide quando ottengono l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.
Per la delibera di scioglimento e della relativa devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Per la delibera di modifica dello statuto, l'Assemblea generale ha potere deliberativo in prima convocazione se almeno la metà dei soci è presente. In seconda convocazione ha potere deliberativo indipendentemente dal numero dei soci presenti ma è necessario il consenso di 2/3 dei presenti.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri soci. Nel caso di dimissioni di un socio, subentra al suo posto il primo candidato non eletto.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza di voti durante l’assemblea
costituente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno tre membri del Direttivo stesso.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e comunque sempre alla presenza del Presidente o del
Vicepresidente e, per essere valide, richiedono il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Art. 11
Competenze del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta la competenza di tutti quegli atti amministrativi ordinari e straordinari necessari a dare attuazione al programma di attività approvato dall'Assemblea Generale e che non siano riservati alla stessa o ad altro organo dell’associazione da specifiche disposizioni di legge o dal presente statuto.
In particolare esso dispone:
l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale;
la convocazione dell'Assemblea Generale, la preparazione della relazione annuale, dei bilanci consuntivi e del programma di attività con bilancio preventivo e piano di finanziamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
Il Consiglio Direttivo può affidare o delegare compiti specifici a suoi singoli componenti, fermo restando che ne porta in solido la responsabilità nei confronti dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può chiamare a partecipare in funzione consultiva, alle sue sedute, anche altri soci oppure esperti di particolari settori.
Art. 12
Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione all'interno e all'esterno. Presiede gli organi che convoca e fissa l'ordine del giorno. Il Presidente risponde dell'esecuzione delle delibere degli organi.
Egli dirige l’associazione d'intesa con gli altri organi e sulla base del programma annuale e delle direttive approvate dall'Assemblea Generale.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, garantisce l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni e i suoi compiti sono espletati dal Vicepresidente.
Il Presidente dispone l’assunzione o il licenziamento del personale; è responsabile della gestione del personale.
Art. 13
Organo di controllo
Qualora ci siano i presupposti verrà eletto un organo di controllo.
L’Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/2017 si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Nel caso di dimissioni di un membro, subentra al suo posto il primo candidato non eletto.
L’Organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità.
Componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 14
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, che viene eletto in seno al collegio stesso. I probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi.
È di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci aderenti e l’associazione, gli organi della stessa circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. La decisione del Collegio dei Probiviri va assunta entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 15
Esercizio finanziario
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con bilancio e relazione e con decorrenza dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio annuale e di seguito depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 16
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 17
Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del d.lgs 117/2017.
Art. 18
Libri
L’associazione tiene i seguenti libri ai sensi
dell’art. 15 del d.lgs 117/2017:
1. libro dei soci;
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
6. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.
Art. 19
Scioglimento: devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa e dopo il pieno adempimento degli obblighi economici, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe a quelle perseguite dall’associazione.
Art. 20
Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è stabilito dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Italiano, del Codice del Terzo settore e delle normative giuridiche in materia.
Art. 21
Interpretazione Statuto
In caso di difformità linguistiche tra le due versioni del presente statuto, prevale la versione in lingua italiana.